Referendum 8 e 9 giugno 2025

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19 febbraio 2025

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referendum 8 e 9 giugno 2025
referendum 8 e 9 giugno 2025

L’e 9 giugno 2025 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sui quesiti referendari relativi al lavoro e alla cittadinanza.


1) Referendum sulla cittadinanza italiana: propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992. 
Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.
Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».

2) Referendum sul Lavoro 

Primo dei quattro referendum promossi dalla Cgil chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Il secondo quesito riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Il terzo punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine. 

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

Il quarto quesito riguarda l’esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»"

 

Possibilità di voto per i cittadini fuori sede

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 27 che introduce la possibilità di voto per cittadine e cittadini temporaneamente domiciliati fuori dal Comune di residenza, in occasione delle consultazioni referendarie relative all’anno 2025, e quindi del referendum dell’8 e 9 giugno.
La misura, già sperimentata per le elezioni europee del 2024, si applica a studenti, lavoratori e persone che si trovano lontano dal proprio comune per motivi di cura.

Chi può votare fuori sede
Secondo il decreto, possono votare nel comune di domicilio i cittadini che:
• sono residenti in un’altra provincia rispetto a quella del domicilio;
• sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni referendarie
Modalità di voto
Le modalità di voto variano a seconda della circoscrizione elettorale di residenza:
• stessa circoscrizione elettorale: si vota nel comune di domicilio.
• circoscrizione diversa: il voto avviene presso un seggio speciale istituito nel capoluogo della regione di domicilio.
Come presentare la domanda
Gli elettori fuori sede devono presentare richiesta di ammissione al voto presso il comune in cui si trovano temporaneamente.
• scadenza per la domanda: 5 maggio 2025 (35 giorni prima del referendum).
• possibilità di revoca: fino al 15 maggio 2025.
Entro 20 giorni dal referendum, il Comune di domicilio dovrà ottenere la certificazione del diritto di voto dal Comune di residenza. L’elettore verrà poi registrato nelle liste elettorali del comune in cui voterà.

 

A cura di

Comune di Nughedu S. Nicolò
Piazza Marconi 2, 07010 Nughedu San Nicolò (SS)
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Ultimo aggiornamento: 27/03/2025, 11:21

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